La presente traduzione ha carattere puramente informativo. Fa fede la versione tedesca. Deutsche Fassung
Condizioni di fornitura e di pagamento w w w .r e m a - t e c .de
Le seguenti condizioni si applicano in via esclusiva a tutte le nostre forniture, prestazioni e altri contratti, anche futuri (di seguito ci denominiamo „Fornitore“). Si contesta con la presente, in modo espresso e definitivo, l'applicabilità di condizioni di acquisto nonché di altre condizioni di fornitura e di pagamento del Committente. Esse non trovano applicazione. Accordi accessori, deroghe e altre modifiche contrattuali sono validi solo se confermati per iscritto dal Fornitore.
Per l'entità della fornitura o della prestazione fa fede la conferma d'ordine scritta del Fornitore.
La documentazione relativa all'offerta, quali illustrazioni, disegni, indicazioni di peso e di misura, ha valore solo approssimativo, salvo che non sia espressamente indicata come vincolante. Le offerte sono senza impegno fino all'avvenuta conclusione del contratto.
I prezzi si intendono franco fabbrica, imballaggio escluso, in EUR. Ai prezzi si aggiunge l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge di volta in volta vigente. Decorso il termine consentito dalla legge, per tutte le prestazioni indicate nelle offerte o nelle conferme d'ordine si applicano i prezzi di vendita vigenti al giorno della fornitura, eventuali maggiorazioni per rincari o eventuali riduzioni di prezzo. Gli ordini a chiamata vengono di norma conclusi solo per una durata massima di un anno. Qualora la merce ordinata con un ordine a chiamata non venga ritirata entro tale termine, il Fornitore può dichiarare decaduto l'ordine a chiamata. Per la merce già ritirata si procede a una fatturazione integrativa, alla quale vengono applicati i prezzi di listino ovvero le normali percentuali di sconto. Il Committente è tenuto a risarcire al Fornitore il danno che questi subisce a causa di annullamenti d'ordine. Il Fornitore ha facoltà di correggere errori e sviste evidenti in offerte, conferme d'ordine o fatture. Non possono sorgere pretese giuridiche fondate su indicazioni erronee che siano in evidente contrasto con la restante documentazione di vendita.
I costi di imballaggio vengono addebitati al prezzo più conveniente. In caso di utilizzo di imballaggi a perdere non ha luogo la restituzione dei vuoti né, di conseguenza, alcun accredito; le casse di imballaggio vengono accreditate per due terzi del prezzo addebitato, qualora vengano rispedite franco fabbrica in buono stato, complete di tutto il materiale di imballaggio, entro 30 giorni dal ricevimento.
Il termine di consegna ovvero la data di consegna decorre dall'invio della conferma d'ordine, ma non prima della presentazione della documentazione, delle informazioni, delle autorizzazioni e dei nulla osta che il Committente è tenuto a procurare, né prima del ricevimento di un acconto eventualmente pattuito. Successivamente all'invio della conferma d'ordine, il termine di consegna o la data di consegna è prorogato del periodo di tempo di cui il Committente necessita per la presentazione della documentazione, delle informazioni, delle autorizzazioni e dei nulla osta che egli è tenuto a procurare, nonché per il versamento di un acconto pattuito. Lo stesso vale qualora il Committente o il Fornitore concordino successivamente una modifica dell'entità della fornitura e tale modifica comporti un dispendio di tempo aggiuntivo.
Il termine di consegna si intende rispettato se entro la sua scadenza l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento o è stata comunicata la disponibilità alla spedizione.
Il termine di consegna è prorogato in misura adeguata in caso di misure adottate nell'ambito di conflitti di lavoro, in particolare sciopero e serrata, nonché al verificarsi di impedimenti imprevisti che esulano dalla volontà del Fornitore, nella misura in cui sia dimostrato che tali impedimenti incidono in modo rilevante sull'ultimazione o sulla consegna dell'oggetto della fornitura. Ciò vale anche qualora tali circostanze si verifichino presso subfornitori.
Il Fornitore non risponde delle circostanze sopra indicate anche qualora esse insorgano durante una mora già in corso. Nei casi rilevanti il Fornitore comunicherà al Committente quanto prima l'inizio e la fine di tali impedimenti. Qualora al Committente spetti un diritto al risarcimento del danno derivante da un ritardo dovuto a colpa propria del Fornitore, egli ha diritto, con esclusione di qualsiasi ulteriore pretesa, a un indennizzo per ritardo pari, per ogni settimana intera di ritardo, allo ½ per cento, complessivamente però non superiore al 5 per cento del valore di quella parte della fornitura complessiva che, a causa del ritardo, non può essere utilizzata tempestivamente o in conformità al contratto. Qualora in tale contesto venga fatto valere un diritto al risarcimento del danno ai sensi del §286 BGB, il Fornitore può essere chiamato a rispondere solo per dolo o colpa grave. Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta del Committente, a quest'ultimo vengono addebitati, a partire da un mese dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione, i costi derivanti dal magazzinaggio e, in caso di magazzinaggio presso lo stabilimento del Fornitore, comunque almeno lo ½ per cento dell'importo fatturato per ciascun mese. Resta impregiudicato l'obbligo del Committente di pagare tempestivamente il prezzo d'acquisto convenuto. A partire dalla disponibilità alla spedizione, il Committente sopporta il rischio del perimento o del deterioramento della merce ordinata non imputabili a colpa del Fornitore. Il Fornitore ha tuttavia facoltà, previa fissazione di un termine congruo e decorso infruttuosamente lo stesso, di disporre altrimenti dell'oggetto della fornitura e di rifornire il Committente entro un termine adeguatamente prorogato. Il rispetto del termine di consegna presuppone l'adempimento degli obblighi contrattuali del Committente. Le consegne parziali sono ammesse.
sia dimostrato che incidono in modo rilevante sull'ultimazione o sulla consegna dell'oggetto della fornitura. Ciò vale anche qualora tali circostanze si verifichino presso subfornitori.
Salvo diversi accordi, il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni con il 2% di sconto oppure entro 30 giorni netto dalla data della fattura, franco ufficio di pagamento del Fornitore. Per ordini relativi a impianti (gruppi) con un prezzo complessivo superiore a 5.000,00 EUR per impianto, il pagamento deve essere effettuato come segue: 1/3 al ricevimento della nostra conferma d'ordine, 1/3 alla comunicazione della disponibilità alla spedizione 1/3 entro un mese dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione.
I costi di montaggio o di riparazione sono pagabili immediatamente, al netto e senza alcuna detrazione. Qualora in caso di mora nel pagamento del Committente il Fornitore sostenga costi di mora, il Fornitore può richiedere costi di mora pari al 3% al di sopra del tasso di sconto della Deutsche Bundesbank. Resta salva la facoltà di far valere un ulteriore danno da mora. (Resta salva per il Committente la facoltà di dimostrare che gli interessi di mora richiesti non corrispondono ai costi di mora effettivamente sostenuti dal Fornitore.) Il Fornitore si riserva di accettare cambiali; l'accettazione avviene senza alcun impegno in merito alla tempestiva levata del protesto. Tutte le spese di sconto e di incasso, i diritti e le imposte derivanti dall'accettazione, dalla girata e dall'incasso di cambiali sono a carico del Committente. Ai nuovi clienti le forniture vengono effettuate, fino alla presentazione di referenze soddisfacenti, solo dietro pagamento anticipato o in contrassegno. I clienti che non rispettano il termine di pagamento devono attendersi, per le forniture successive, spedizioni in contrassegno. Prima del pagamento integrale degli importi fatturati scaduti, inclusi gli interessi di mora, il Fornitore non è tenuto ad alcuna ulteriore fornitura in base a qualsivoglia contratto. Qualora l'acquirente sia in mora con un pagamento scaduto o qualora divengano note circostanze sfavorevoli in merito alla situazione patrimoniale dell'acquirente, il Fornitore può richiedere, per tutte le forniture ancora in sospeso e con decadenza del termine di pagamento, il pagamento in contanti prima della consegna o la garanzia del prezzo d'acquisto, il pagamento immediato o importi fatturati non ancora scaduti, anche qualora per essi siano state rilasciate cambiali.
La spedizione avviene per conto e a rischio del Committente. Non può essere corrisposto alcun risarcimento per rotture o altri danni verificatisi durante il trasporto. L'assicurazione di trasporto (a carico del Committente) viene stipulata solo su richiesta. Il rischio passa al Committente non appena gli sia stata comunicata la disponibilità della merce alla spedizione, al più tardi tuttavia con l'inizio delle operazioni di carico all'uscita dallo stabilimento di fornitura. Ciò vale anche qualora sia stata convenuta la consegna franco di porto o il Fornitore abbia assunto ulteriori prestazioni, ad es. il trasporto e l'installazione. Qualora la spedizione subisca ritardi per circostanze imputabili al Committente, il rischio passa al Committente a partire dal giorno della disponibilità alla spedizione; il Fornitore è tuttavia tenuto, su richiesta e a spese del Committente, a stipulare l'assicurazione da questi richiesta.
La merce fornita rimane di proprietà del Fornitore fino al pagamento integrale del prezzo d'acquisto e all'estinzione completa di tutti i crediti, anche futuri, derivanti dal rapporto commerciale con il Fornitore. L'accettazione di una cambiale o di un assegno non vale come pagamento finché il titolo non sia stato onorato. Mediante la lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà il Committente non acquista la proprietà della nuova cosa ai sensi del §950 BGB. La lavorazione avviene per conto del Fornitore, senza che da ciò derivino obbligazioni a carico del Fornitore. Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga lavorata o unita con altri beni non appartenenti al Fornitore, il Fornitore acquista la proprietà esclusiva ovvero la comproprietà dei prodotti in proporzione al valore d'acquisto della merce rispetto al valore del prodotto complessivo. Il nuovo prodotto viene in tal misura custodito per conto del Fornitore. La rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà è consentita al Committente solo nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività d'impresa. In caso di qualsiasi rivendita, egli cede fin d'ora al Fornitore il credito che gliene deriva. Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà sia stata alienata insieme a merci di altri fornitori, senza o dopo lavorazione o unione, del credito nei confronti del lavoratore è ceduta al Fornitore la quota corrispondente al valore d'acquisto, per il Fornitore, della merce impiegata per la fornitura rispetto al prezzo di vendita. Non è consentita la rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà ad acquirenti che escludano la cessione del credito del Committente sorto nei loro confronti. Qualora il valore complessivo delle garanzie prestate al Fornitore superi il suo credito di oltre il 25%, il Fornitore, su richiesta del Committente, svincola la garanzia eccedente a scelta del Fornitore. Il Committente non può costituire in pegno l'oggetto della fornitura né trasferirlo in proprietà a titolo di garanzia. In caso di pignoramenti, sequestri o altri atti di disposizione da parte di terzi, egli è tenuto a informarne immediatamente il Fornitore. In caso di comportamento contrario al contratto da parte del Committente, in particolare in caso di mora nel pagamento, il Fornitore ha diritto, previa diffida, di riprendere la merce e il Committente è tenuto alla restituzione. Il far valere la riserva di proprietà nonché il pignoramento dell'oggetto della fornitura da parte del Fornitore non valgono come recesso dal contratto, salvo che trovi applicazione l'Abzahlungsgesetz (legge sulle vendite a rate).
Le misure e i pesi indicati nei disegni del Fornitore non sono vincolanti. Si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive. Il diritto d'autore e i diritti derivanti dal §7 del Patentgesetz (legge sui brevetti) e dal §1 del Gebrauchsmustergesetz (legge sui modelli di utilità) su disegni e apparecchi, unitamente alla relativa documentazione, alle offerte e ai preventivi, restano in capo al Fornitore. Essi sono affidati al destinatario esclusivamente per uso personale ai fini derivanti dalla rispettiva offerta del Fornitore e non possono, senza l'espressa autorizzazione del Fornitore, essere riprodotti, neppure in parte, né resi accessibili a terzi. In caso di mancato ordine, i disegni e la relativa documentazione devono essere restituiti senza indugio una volta presa la decisione.
Il Fornitore presta garanzia per i propri apparecchi nei confronti di diritti di proprietà industriale di terzi esclusivamente per il territorio della Repubblica Federale
I pesi di spedizione e le dimensioni riportati negli stampati sono il più possibile precisi, ma non possono essere garantiti. Non possono essere accolti reclami riconducibili a eventuali differenze tra il peso effettivo o le dimensioni del materiale spedito e le indicazioni fornite negli stampati.
Per i vizi della fornitura, tra i quali rientra anche la mancanza di qualità garantite, il Fornitore risponde, con esclusione di qualsiasi ulteriore pretesa nei suoi confronti o nei confronti dei suoi ausiliari nell'adempimento e preposti, e fatto salvo il diritto di recesso previsto dalla legge a favore del Committente, come segue: tutte le parti che, entro 24 mesi (in caso di esercizio su più turni entro 12 mesi) dal passaggio del rischio, risultino inutilizzabili o la cui utilizzabilità risulti compromessa in misura non irrilevante a causa di una circostanza anteriore al passaggio del rischio, in particolare a causa di difetti di costruzione, di materiali scadenti o di esecuzione difettosa, devono essere riparate o sostituite gratuitamente, a scelta del Fornitore secondo equo apprezzamento. L'accertamento di tali vizi deve essere comunicato senza indugio per iscritto al Fornitore. Le parti sostituite diventano di proprietà del Fornitore e devono essergli inviate su richiesta. Qualora la riparazione e la sostituzione non conducano definitivamente all'eliminazione del vizio, il Committente che non sia imprenditore commerciale può richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ai sensi delle disposizioni di legge. Per prodotti di terzi essenziali, la responsabilità del Fornitore si limita alla cessione dei diritti di garanzia che gli spettano nei confronti del fornitore del prodotto di terzi. In tal caso, i Committenti che non siano imprenditori commerciali possono inoltre richiedere la riparazione da parte del Fornitore ovvero la fornitura di un prodotto esente da vizi. Il diritto del Committente di far valere pretese per vizi si prescrive in tutti i casi in 6 mesi dal momento della denuncia tempestiva, ma non prima della scadenza del periodo di garanzia. Non si presta alcuna garanzia per danni derivanti dalle seguenti cause: utilizzo inidoneo o improprio, montaggio ovvero messa in funzione errati da parte del Committente o di terzi, usura naturale, trattamento errato o negligente, mezzi di esercizio inidonei, materiali sostitutivi, lavori edili difettosi, terreno di fondazione inidoneo, influssi chimici, elettrochimici o elettrici, salvo che non siano riconducibili a colpa del Fornitore. Per l'esecuzione di tutte le riparazioni e forniture sostitutive che il Fornitore, secondo equo apprezzamento, ritenga necessarie, il Committente, previa intesa con il Fornitore, deve concedere il tempo e l'opportunità necessari; in caso contrario il Fornitore è esonerato dalla responsabilità per vizi. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza di esercizio e per prevenire danni sproporzionatamente gravi, nel qual caso il Fornitore deve essere informato immediatamente, oppure qualora il Fornitore sia in mora con l'eliminazione del vizio e lasci decorrere infruttuosamente il congruo termine supplementare per l'eliminazione dei vizi che il Committente è tenuto a concedere, il Committente ha il diritto di eliminare il vizio personalmente o di farlo eliminare da terzi e di richiedere al Fornitore il rimborso dei costi necessari. Sono escluse, nella misura consentita dalla legge, tutte le altre pretese ulteriori del Committente alla risoluzione, alla riduzione del prezzo, alla disdetta nonché al risarcimento di danni di qualsiasi genere, in particolare la pretesa al risarcimento di danni non verificatisi sull'oggetto della fornitura stesso. Una particolare qualità della merce si considera garantita solo se confermata per iscritto. In caso di mancanza di una qualità garantita, il risarcimento del danno può essere richiesto solo nella misura in cui la garanzia prestata dal Fornitore fosse espressamente volta a tutelare il Committente da determinati danni. Dei costi diretti derivanti dalla riparazione ovvero dalla fornitura sostitutiva, il Fornitore sostiene, nella misura in cui il reclamo risulti fondato, i costi del pezzo di ricambio, compresa la spedizione, nonché i costi congrui di smontaggio e montaggio e inoltre, qualora ciò possa essere equamente preteso in considerazione delle circostanze del singolo caso, i costi dell'eventuale messa a disposizione dei propri montatori, ausiliari o incaricati. Per il resto, i costi sono a carico del Committente. Per il pezzo di ricambio e per la riparazione il periodo di garanzia è di tre mesi; esso dura tuttavia almeno fino alla scadenza del periodo di garanzia originario per l'oggetto della fornitura. Il termine della responsabilità per vizi relativo all'oggetto della fornitura è prorogato della durata dell'interruzione dell'esercizio causata dai lavori di riparazione. Modifiche o lavori di riparazione eseguiti impropriamente dal Committente o da terzi senza previa autorizzazione del Fornitore fanno venir meno la responsabilità per le conseguenze che ne derivano. I costi sostenuti dal Fornitore per verificare denunce di vizi infondate del Committente sono a carico del Committente. Ciò vale anche qualora il Committente non abbia colpa per la denuncia di vizi erroneamente sollevata. Per i lavori di montaggio eseguiti dal Fornitore si applicano le condizioni speciali di montaggio del Fornitore.
Qualora, per colpa del Fornitore, l'oggetto fornito non possa essere utilizzato dal Committente in conformità al contratto a seguito dell'omessa o errata esecuzione di proposte e consulenze anteriori o successive alla conclusione del contratto nonché di altri obblighi contrattuali accessori, in particolare istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'oggetto della fornitura, si applicano per analogia, con esclusione di ulteriori pretese del Committente, le disposizioni della sezione 12.
In caso di eventi imprevisti ai sensi della sezione 5 delle condizioni di fornitura, nella misura in cui essi modifichino in modo rilevante il significato economico o il contenuto della prestazione o incidano in modo rilevante sull'attività del Fornitore, nonché in caso di impossibilità di esecuzione emersa successivamente, il contratto viene adeguato in misura congrua. Qualora ciò non sia economicamente sostenibile, il Fornitore ha il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto. Il Committente non ha diritto al risarcimento del danno in ragione di tale recesso. Qualora intenda avvalersi del diritto di recesso, il Fornitore deve darne comunicazione al Committente senza indugio dopo aver riconosciuto la portata dell'evento, e ciò anche qualora con il Committente fosse stata inizialmente concordata una proroga del termine di consegna.
La consegna degli apparecchi da riparare deve avvenire franco di spese. In caso di spedizioni in porto assegnato il ricevimento può essere rifiutato.
I resi a fronte di accredito vengono accettati solo se è stato ottenuto preventivamente il consenso del Fornitore. In caso di resi di merce deve essere sempre indicato il numero di fattura del Fornitore. Possono essere ripresi a fronte di accredito solo gli apparecchi in esecuzione standard e riutilizzabili altrimenti. Il calcolo dell'importo dell'accredito si basa sui prezzi vigenti al momento del reso oppure sui prezzi fatturati, tenuto conto dello stato dell'apparecchio (a seconda di quale dei due prezzi sia inferiore). La valutazione avviene in base allo stato e alla riutilizzabilità dell'apparecchio, previa detrazione dei costi di gestione sostenuti per l'ordine e per il trattamento del reso, nonché di eventuali spese di ripristino. Gli apparecchi obsoleti o le esecuzioni speciali possono essere ripresi a fronte di accredito solo se ancora vendibili.
Il luogo di adempimento per la fornitura e il pagamento nonché il foro competente esclusivo per entrambe le parti è Karlsruhe.
Per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale e nel procedimento d'ingiunzione, qualora il Committente sia un imprenditore commerciale a pieno titolo (Vollkaufmann), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, l'azione deve essere proposta dinanzi al tribunale competente per la sede principale del Fornitore. Il Fornitore ha inoltre facoltà di agire in giudizio presso la sede principale del Committente. Si applica il diritto tedesco. È esclusa l'applicazione del diritto internazionale della vendita.